Art. 3
3 / 3In vigore dal 28 gen 1971
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 novembre 1970
SARAGAT
TANASSI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 84. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-20;1136#art-3