Art. 2
In vigore dal 30 dic 1970
I quattro posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come appresso:
Numero
dei posti
FACOLTA DI GIURISPRUDENZA
Universita di Roma:
1) cattedra di procedura penale II.................... 1
FACOLTA DI MAGISTERO
Universita di Roma:
1) cattedra di psicologia dell'eta evolutiva.......... 1
FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
Universita di Roma:
1) la cattedra di patologia ostetrica e ginecologica.. 1
FACOLTA DI CHIMICA INDUSTRIALE
Universita di Bologna:
1) cattedra di chimica industriale II................. 1
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-07;986#art-2