Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 30 dic 1970
I quattro posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come appresso: Numero dei posti FACOLTA DI GIURISPRUDENZA Universita di Roma: 1) cattedra di procedura penale II.................... 1 FACOLTA DI MAGISTERO Universita di Roma: 1) cattedra di psicologia dell'eta evolutiva.......... 1 FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA Universita di Roma: 1) la cattedra di patologia ostetrica e ginecologica.. 1 FACOLTA DI CHIMICA INDUSTRIALE Universita di Bologna: 1) cattedra di chimica industriale II................. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-07;986#art-2