Art. 1
In vigore dal 3 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, approvato con regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2305 e modificato con regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2442, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 11. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia delle relazioni internazionali.
Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente comma:
"L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliere fra i seguenti
Sociologia;
Psicologia;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Storia delle relazioni internazionali.
La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso.
Art. 12. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia delle relazioni internazionali.
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente comma:
"L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti:
Sociologia;
Psicologia;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Storia delle relazioni internazionali.
La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso.
Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Psicologia-scolastica;
Storia delle relazioni internazionali;
Psicologia dell'età evolutiva.
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente comma:
"L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti:
Sociologia;
Psicologia;
Psicologia scolastica;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia dell'educazione;
Linguistica applicata;
Storia delle relazioni internazionali.
La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 157. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-31;1308#art-1