Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, approvato con regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2305 e modificato con regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2442, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 11. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Sociologia dell'educazione; Linguistica applicata; Psicologia scolastica; Psicologia dell'età evolutiva; Storia delle relazioni internazionali. Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente comma: "L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliere fra i seguenti Sociologia; Psicologia; Psicologia scolastica; Psicologia dell'età evolutiva; Sociologia dell'educazione; Linguistica applicata; Storia delle relazioni internazionali. La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso. Art. 12. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: Sociologia dell'educazione; Linguistica applicata; Psicologia scolastica; Psicologia dell'età evolutiva; Storia delle relazioni internazionali. Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente comma: "L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti: Sociologia; Psicologia; Psicologia scolastica; Psicologia dell'età evolutiva; Sociologia dell'educazione; Linguistica applicata; Storia delle relazioni internazionali. La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso. Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Sociologia dell'educazione; Linguistica applicata; Psicologia-scolastica; Storia delle relazioni internazionali; Psicologia dell'età evolutiva. Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente comma: "L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti: Sociologia; Psicologia; Psicologia scolastica; Psicologia dell'età evolutiva; Sociologia dell'educazione; Linguistica applicata; Storia delle relazioni internazionali. La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 157. - GRECO
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