Art. 1

In vigore dal 18 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Storia della Sardegna; Storia della Chiesa; Storia contemporanea; Paleografia e diplomatica; Biblioteconomia e bibliografia; Antichità sarde; Storia delle religioni. Art. 27. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Storia della scienza; Storia delle tradizioni popolari; Antropologia culturale; Sociologia. Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Linguistica sarda; Letteratura ispano-americana; Letteratura cristiana antica; Lingua e letteratura araba;. Lingua e letteratura russa; Glottologia. Dopo l'art. 33 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione di nuovi istituti annessi alla facoltà di magistero. Art. 34. - Sono costituiti i seguenti istituti: Istituto di scienze storiche; Istituto di pedagogia e sociologia; Istituto di filosofia; Istituto di latino; Istituto di filologia moderna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 125. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-31;1242#art-1

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