Art. 1
1 / 1In vigore dal 18 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Storia della Sardegna;
Storia della Chiesa;
Storia contemporanea;
Paleografia e diplomatica;
Biblioteconomia e bibliografia;
Antichità sarde;
Storia delle religioni.
Art. 27. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
Storia della scienza;
Storia delle tradizioni popolari;
Antropologia culturale;
Sociologia.
Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Linguistica sarda;
Letteratura ispano-americana;
Letteratura cristiana antica;
Lingua e letteratura araba;.
Lingua e letteratura russa;
Glottologia.
Dopo l'art. 33 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione di nuovi istituti annessi alla facoltà di magistero.
Art. 34. - Sono costituiti i seguenti istituti:
Istituto di scienze storiche;
Istituto di pedagogia e sociologia;
Istituto di filosofia;
Istituto di latino;
Istituto di filologia moderna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 125. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-31;1242#art-1