Art. 2

In vigore dal 9 dic 1970
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 120, relativo agli istituti della facoltà di ingegneria è modificato nel senso che ai vari istituti vengono attribuiti i seguenti corsi: Istituto di architettura e urbanistica: pianificazione urbanistica; Istituto di arte mineraria: meccanica delle rocce (semestrale); Istituto di automatica: misure e strumentazione automatica; sistemi combinatori e sequenziali (semestrale); Istituto di chimica: istituzioni di chimica (semestrale); Istituto di chimica applicata e industriale: tecnologia degli alti polimeri; tecnologia dei materiali per alte temperature (semestrale); Istituto di costruzioni idrauliche: idrologia, geomorfologia e difesa del territorio (semestrale); Istituto di elettronica: elettronica dello stato solido (semestrale); sistemi digitali (semestrale); Istituto elettrotecnico: centrali elettriche (semestrale); tecnica delle alte tensioni (semestrale); Istituto di fisica: optoelettronica (semestrale); principi di dosimetria e protezione dalle radiazioni (semestrale); fisica dello stato solido (semestrale); Istituto di fisica tecnica: acustica tecnica (semestrale); termotecnica; Istituto di macchine e tecnologie meccaniche: generatori di vapore (semestrale); Istituto di matematica applicata: analisi numerica con elementi di programmazione; calcolo delle probabilità e statistica applicata all'ingegneria; ricerca operativa; Istituto di metallurgia: siderurgia; Istituto di scienza delle costruzioni: meccanica delle terre e tecnica delle fondazioni; principi di progettazione strutturale; tecnica delle costruzioni prefabbricate (semestrale); teoria delle strutture; Istituto di trasporti: elementi di trasporti. I seguenti insegnamenti dei vari corsi di laurea in ingegneria sono abrogati: Antenne e propagazione; Impianti tecnici dell'edilizia; Teoria statistica delle comunicazioni; Estimo civile (semestrale); Progetti di strade (semestrale); Tecnica dei controlli automatici (semestrale); Chimica analitica; Elettrochimica; Idrologia e idraulica agraria (semestrale); Legislazione dei lavori; Materiali e geotecnica applicata (semestrale); Petrolchimica ed alti polimeri; Tecnica ed economia dei trasporti I; Tecnica ed economia dei trasporti II; Tecnica del traffico e della circolazione; Tecnologie generali; Tecnologie speciali metallurgiche. Dopo l'art. 132, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo all'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria. Art. 133. - Insegnamenti complementari: Acustica tecnica (semestrale); Analisi numerica con elementi di programmazione; Calcolo delle probabilità e statistica applicata all'ingegneria; Elementi di trasporti; Elettronica dello stato solido (semestrale); Generatori di vapore (semestrale); Idrologia, geomorfologia e difesa del territorio (semestrale); Istituzioni di chimica (semestrale); Centrali elettriche (semestrale); Meccanica delle rocce (semestrale); Meccanica delle terre e tecnica delle fondazioni; Misure e strumentazione automatica; Optoelettronica (semestrale); Pianificazione urbanistica; Principi di dosimetria e protezione dalle radiazioni (semestrale); Principi di progettazione strutturale; Ricerca operativa; Siderurgia; Sistemi combinatori e sequenziali (semestrale); Sistemi digitali (semestrale); Tecnica delle alte tensioni (semestrale); Tecnica delle costruzioni prefabbricate (semestrale); Tecnologia degli alti polimeri; Tecnologia dei materiali per alte temperature (semestrale); Teoria delle strutture; Termotecnica; Fisica dello stato solido (semestrale); Antenne e propagazione; Impianti tecnici dell'edilizia; Teoria statistica delle comunicazioni; Economia applicata all'ingegneria; Tecnica dei lavori stradali; Controlli automatici negli impianti chimici; Controllo chimico dei processi industriali; Corrosione e protezione dei materiali; Idraulica agraria (semestrale); Legislazione delle opere pubbliche e dei lavori; Geotecnica applicata alle opere idrauliche (semestrale); Tecnologia del petrolio e petrolchimica; Fondamenti di trasporti; Sistemi di trasporto terrestri; Pianificazione dei trasporti; Scienza dei materiali; Metallurgia dei metalli non ferrosi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 settembre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 64. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-27;827#art-2

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