Art. 2
In vigore dal 9 dic 1970
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 120, relativo agli istituti della facoltà di ingegneria è modificato nel senso che ai vari istituti vengono attribuiti i seguenti corsi:
Istituto di architettura e urbanistica: pianificazione urbanistica;
Istituto di arte mineraria: meccanica delle rocce (semestrale);
Istituto di automatica: misure e strumentazione automatica; sistemi combinatori e sequenziali (semestrale);
Istituto di chimica: istituzioni di chimica (semestrale);
Istituto di chimica applicata e industriale: tecnologia degli alti polimeri; tecnologia dei materiali per alte temperature (semestrale);
Istituto di costruzioni idrauliche: idrologia, geomorfologia e difesa del territorio (semestrale);
Istituto di elettronica: elettronica dello stato solido (semestrale); sistemi digitali (semestrale);
Istituto elettrotecnico: centrali elettriche (semestrale); tecnica delle alte tensioni (semestrale);
Istituto di fisica: optoelettronica (semestrale); principi di dosimetria e protezione dalle radiazioni (semestrale); fisica dello stato solido (semestrale);
Istituto di fisica tecnica: acustica tecnica (semestrale); termotecnica;
Istituto di macchine e tecnologie meccaniche: generatori di vapore (semestrale);
Istituto di matematica applicata: analisi numerica con elementi di programmazione; calcolo delle probabilità e statistica applicata all'ingegneria; ricerca operativa;
Istituto di metallurgia: siderurgia;
Istituto di scienza delle costruzioni: meccanica delle terre e tecnica delle fondazioni; principi di progettazione strutturale; tecnica delle costruzioni prefabbricate (semestrale); teoria delle strutture;
Istituto di trasporti: elementi di trasporti.
I seguenti insegnamenti dei vari corsi di laurea in ingegneria sono abrogati:
Antenne e propagazione;
Impianti tecnici dell'edilizia;
Teoria statistica delle comunicazioni;
Estimo civile (semestrale);
Progetti di strade (semestrale);
Tecnica dei controlli automatici (semestrale);
Chimica analitica;
Elettrochimica;
Idrologia e idraulica agraria (semestrale);
Legislazione dei lavori;
Materiali e geotecnica applicata (semestrale);
Petrolchimica ed alti polimeri;
Tecnica ed economia dei trasporti I;
Tecnica ed economia dei trasporti II;
Tecnica del traffico e della circolazione;
Tecnologie generali;
Tecnologie speciali metallurgiche.
Dopo l'art. 132, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo all'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria.
Art. 133. - Insegnamenti complementari:
Acustica tecnica (semestrale);
Analisi numerica con elementi di programmazione;
Calcolo delle probabilità e statistica applicata all'ingegneria;
Elementi di trasporti;
Elettronica dello stato solido (semestrale);
Generatori di vapore (semestrale);
Idrologia, geomorfologia e difesa del territorio (semestrale);
Istituzioni di chimica (semestrale);
Centrali elettriche (semestrale);
Meccanica delle rocce (semestrale);
Meccanica delle terre e tecnica delle fondazioni;
Misure e strumentazione automatica;
Optoelettronica (semestrale);
Pianificazione urbanistica;
Principi di dosimetria e protezione dalle radiazioni (semestrale);
Principi di progettazione strutturale;
Ricerca operativa;
Siderurgia;
Sistemi combinatori e sequenziali (semestrale);
Sistemi digitali (semestrale);
Tecnica delle alte tensioni (semestrale);
Tecnica delle costruzioni prefabbricate (semestrale);
Tecnologia degli alti polimeri;
Tecnologia dei materiali per alte temperature (semestrale);
Teoria delle strutture;
Termotecnica;
Fisica dello stato solido (semestrale);
Antenne e propagazione;
Impianti tecnici dell'edilizia;
Teoria statistica delle comunicazioni;
Economia applicata all'ingegneria;
Tecnica dei lavori stradali;
Controlli automatici negli impianti chimici;
Controllo chimico dei processi industriali;
Corrosione e protezione dei materiali;
Idraulica agraria (semestrale);
Legislazione delle opere pubbliche e dei lavori;
Geotecnica applicata alle opere idrauliche (semestrale);
Tecnologia del petrolio e petrolchimica;
Fondamenti di trasporti;
Sistemi di trasporto terrestri;
Pianificazione dei trasporti;
Scienza dei materiali;
Metallurgia dei metalli non ferrosi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 settembre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 64. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-27;827#art-2