Art. 1

In vigore dal 9 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . Gli ultimi due comma del n. 7 della Tabella XXIX - Facoltà di ingegneria - annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Gli insegnamenti di cui alla lettera c) verranno indicati in apposito elenco stabilito nello statuto. Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare, che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione, tipici di ciascuna scuola. Per ciascun indirizzo potranno al massimo essere prescritti sei corsi annuali (od equivalenti)".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-09-27;827#art-1

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