Art. 2
In vigore dal 5 set 1970
I predetti due posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui al citato art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e vengono ripartiti come appresso:
Numero
dei posti
FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
Universita degli studi di Roma:
1) cattedra di malattie infettive II............. 1
2) cattedra di neurochirurgia.................... 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 luglio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 22. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-02;605#art-2