Art. 1

In vigore dal 5 set 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la riserva di assegnazione del 40% dei posti di assistente di ruolo, istituiti dal 1962-63, al 1968-69 a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito; Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1963-64, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1964-65, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari; Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542; 7 febbraio 1967, n. 94;18 luglio 1967, n. 846; 9 ottobre 1967, n. 1071; 18 gennaio 1968, n. 158; 4 giugno 1968, n. 936; 23 giugno 1969, n. 385 e 23 ottobre 1969, n. 941 con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque, ventinove, sei, venticinque, cinque, uno, sette, dodici, cinque e cinque posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari; Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti assegnati con i citati decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037 e 21 dicembre 1964, n. 1547, due altri posti non risultano ricoperti o perché i concorsi relativi sono andati deserti o perché non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . I due posti di assistente di ruolo attribuiti alle seguenti cattedre del sottoindicato ateneo con i decreti presidenziali citati nelle premesse, sono detratti dal contingente riservato: Numero UNIVERSITA DI PISA dei posti --- Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali: 1) cattedra di analisi matematica (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, numero 2037).............................................. 1 Facolta di medicina e chirurgia: 1) cattedra di clinica chirurgica generale e te- rapia chirurgica (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547).............. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-02;605#art-1

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