Art. 2
In vigore dal 5 ago 1970
I cinque posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come segue:
Numero
dei posti FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Università di Firenze:
1. Cattedra di demografia (per la scuola di stati-
stica).................................................. 1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Istituto universitario di Salerno:
1. Cattedra di storia medioevale.................... 1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Università di Bari:
1. Cattedra di clinica pediatrica................... 2
FACOLTÀ DI AGRARIA
Università di Napoli:
1. Cattedra di industrie agrarie, enologia, caseifi-
cio, oleificio.......................................... 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 159. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;522#art-2