Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 ago 1970
I cinque posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come segue: Numero dei posti FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO Università di Firenze: 1. Cattedra di demografia (per la scuola di stati- stica).................................................. 1 FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Istituto universitario di Salerno: 1. Cattedra di storia medioevale.................... 1 FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA Università di Bari: 1. Cattedra di clinica pediatrica................... 2 FACOLTÀ DI AGRARIA Università di Napoli: 1. Cattedra di industrie agrarie, enologia, caseifi- cio, oleificio.......................................... 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 159. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-12;522#art-2