Art. 1
In vigore dal 30 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1968, con il quale è stato istituito l'istituto tecnico femminile di Volterra;
Considerato che dal 1 ottobre 1966 il predetto istituto ha di fatto cessato di esistere;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per lo interno e per il tesoro;
Decreta:
A decorrere dal 1 ottobre 1966 è soppresso l'istituto tecnico femminile di Volterra.
Il patrimonio e le dotazioni del predetto istituto sono devolute all'istituto tecnico femminile di Pisa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1970
SARAGAT
FERRARI AGGRADI - RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 212. - CARUSO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-27;980#art-1