Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1968, con il quale è stato istituito l'istituto tecnico femminile di Volterra; Considerato che dal 1 ottobre 1966 il predetto istituto ha di fatto cessato di esistere; Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per lo interno e per il tesoro; Decreta: A decorrere dal 1 ottobre 1966 è soppresso l'istituto tecnico femminile di Volterra. Il patrimonio e le dotazioni del predetto istituto sono devolute all'istituto tecnico femminile di Pisa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI - RESTIVO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 212. - CARUSO
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