Art. 4
Corsi biennali
In vigore dal 30 mag 1970
Ai corsi biennali per il conseguimento della maturità professionale presso gli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per le attività marinare, per il commercio, alberghieri e femminili possono accedere i licenziati da sezioni triennali di qualifica di indirizzo corrispondente, a norma dei successivi .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-19;253#art-4