Art. 4

Corsi biennali

In vigore dal 30 mag 1970
Ai corsi biennali per il conseguimento della maturità professionale presso gli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per le attività marinare, per il commercio, alberghieri e femminili possono accedere i licenziati da sezioni triennali di qualifica di indirizzo corrispondente, a norma dei successivi .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-19;253#art-4

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