Art. 1

In vigore dal 30 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754; Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910; Udito il parere della commissione di esperti di cui all' della legge 27 ottobre 1969, n. 754; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: . Con effetto dall'anno scolastico 19769-70 e sino alla riforma della istruzione secondaria di secondo grado, sono istituiti, in via sperimentale, presso gli istituti professionali di Stato indicati nella annessa tabella A, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, cinquanta corsi speciali, diretti ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale. Ai corsi di cui al precedente comma sono ammessi coloro che, ai sensi delle vigenti disposizioni, abbiano titolo alla iscrizione alla 1ª classe delle sezioni di qualifica di istituto professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-03-19;253#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo