Art. 4
In vigore dal 12 nov 1970
Il consiglio di amministrazione del libero Istituto universitario di architettura è sciolto alla data di pubblicazione del presente decreto.
L'amministrazione provvisoria dell'Istituto universitario di architettura è affidata ad un commissario governativo, da nominarsi con successivo nostro decreto e per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto, nonché alla costituzione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 10 del citato testo unico n. 1592. La spesa derivante dalla statizzazione è a carico del normale stanziamento del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-14;750#art-4