Art. 2

In vigore dal 12 nov 1970
Per tale Istituto universitario statale di architettura sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) tre posti di professore, prelevati sul contingente di cui all' della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1969-70); b) sei posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18 della suddetta legge n. 62 (aliquota 1969-70). I suddetti posti di assistente dovranno essere distribuiti in modo da essere assegnati due agli insegnamenti del primo anno, due agli insegnamenti del secondo anno e due a quelli del terzo anno. I posti convenzionati di professore e di assistente di ruolo del suddetto istituto fissati dallo statuto rispettivamente in tre e in due, e attualmente vacanti, sono soppressi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-14;750#art-2

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