Art. 1

In vigore dal 12 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Ospedali riuniti di S. Antonino e L. Campolmi e Camerata" di Fiesole, è stato classificato ospedale generale di zona; Visto il proprio decreto 21 gennaio 1969, n. 552 con il quale l'ospedale predetto è stato dichiarato ente ospedaliero, omettendo per errore materiale, di citare nella denominazione dell'ente il complesso ospedaliero di Camerata; Considerato necessario provvedere alla rettifica del menzionato decreto 21 gennaio 1969, n. 552, per quanto concerne la denominazione dell'ente; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della citata legge n. 132; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1969, n. 552, di cui in narrativa, è modificato nel modo seguente: Nelle premesse e nel dispositivo dopo le parole "Ospedali riuniti di S. Antonino e Luigi Campolmi" sono aggiunte le parole "e Camerata". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 173. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-28;176#art-1

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