Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Ospedali riuniti di S. Antonino e L.
Campolmi e Camerata" di Fiesole, è stato classificato ospedale generale di zona;
Visto il proprio decreto 21 gennaio 1969, n. 552 con il quale l'ospedale predetto è stato dichiarato ente ospedaliero, omettendo per errore materiale, di citare nella denominazione dell'ente il complesso ospedaliero di Camerata;
Considerato necessario provvedere alla rettifica del menzionato decreto 21 gennaio 1969, n. 552, per quanto concerne la denominazione dell'ente;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della citata legge n. 132;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1969, n. 552, di cui in narrativa, è modificato nel modo seguente:
Nelle premesse e nel dispositivo dopo le parole "Ospedali riuniti di S. Antonino e Luigi Campolmi" sono aggiunte le parole "e Camerata".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 173. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-28;176#art-1