Art. 3

In vigore dal 11 lug 1971
Il presente decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1970 SARAGAT MORO - COLOMBO - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1971 Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 46. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-27;1464#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo