Art. 1

In vigore dal 11 lug 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito con la legge 17 aprile 1925, n. 473; Visto il regio decreto 12 luglio 1940, n. 1157, concernente la modificazione della denominazione e dell'ordinamento degli ispettorati ed uffici dell'emigrazione nel territorio dello Stato; Visto l'art. 5 del testo unico, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito con la legge 17 aprile 1925, n. 473, che istituisce in Palermo un ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero; Constatato il venir meno delle esigenze di carattere obiettivo che giustificano il mantenimento, in Palermo, di un ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero; Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . L'ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero in Palermo è soppresso.
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