Art. 2

In vigore dal 17 mar 1970
Il prefetto di Bergamo, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Medolago ed il ricostituito comune di Solza, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Riviera d'Adda. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Riviera d'Adda che sarà inquadrato nei nuovi organici del comune di Solza sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970 SARAGAT RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1970 Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 7. - CARUSO
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