Art. 1
In vigore dal 17 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 12 febbraio 1928, n. 422, con il quale i comuni di Medolago e di Solza, in provincia di Bergamo, furono riuniti in un unico comune, denominato "Riviera d'Adda".
Vista l'istanza in data 2 febbraio 1964, con la quale la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Solza ne ha chiesto la ricostituzione in comune autonomo;
Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Riviera d'Adda in data 9 aprile 1964, n. 1 e 6 settembre 1969, n. 18, e del consiglio provinciale di Bergamo in data 9 maggio 1967, n. 43, con le quali i detti consessi hanno espresso il prescritto parere al riguardo e chiesto altresì che, procedendosi alla ricostituzione del comune di Solza, si restituisca all'altro comune l'antica denominazione di Medolago;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 luglio 1969;
Visti gli articoli 33, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Solza, in provincia di Bergamo, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della soppressione.
Al comune di Riviera d'Adda è restituita l'antica denominazione di Medolago.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-22;38#art-1