Art. 6
In vigore dal 12 apr 1973
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N.43
Sono altresì da considerare abrogate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari non compatibili con quelle del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - BOSCO - MORO -
GAVA - COLOMBO E. -
GASPARI - MAGRI - MISASI
- COLOMBO V.
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 89. - CARUSO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-30;1134#art-6