Art. 6

In vigore dal 12 apr 1973
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N.43 Sono altresì da considerare abrogate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari non compatibili con quelle del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - BOSCO - MORO - GAVA - COLOMBO E. - GASPARI - MAGRI - MISASI - COLOMBO V. Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 89. - CARUSO

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-30;1134#art-6

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