Art. 1

In vigore dal 12 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Visti gli del trattato medesimo; Vista la direttiva adottata, in base all'articolo 100 del trattato predetto, dal Consiglio delle Comunità europee il 30 luglio 1968, n. 68/312/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e la custodia temporanea di tali merci; Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica per la durata della terza tappa; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modifiche ed aggiunte; Ritenuta la necessità di adottare norme per adeguare la legislazione vigente alla citata direttiva n. 68/312/ CEE; Visto l'articolo 87 della Costituzione; Sentita la Commissione parlamentare istituita a norma dell' della citata legge 13 ottobre 1969, n. 740; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: . ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N.43.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-30;1134#art-1

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