Art. 3
In vigore dal 6 feb 1970
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1969
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 26. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-18;1071#art-3