Art. 1

In vigore dal 6 feb 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle Armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1970 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, è fissato in sedicimila unità. Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1970 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, è fissato in centoventimila unità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-18;1071#art-1

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