Regolamento del corso triennale serale per meccanici ortopedici ed ernisti
Art. 19
In vigore dal 13 ago 1970
In seguito al risultato favorevole degli esami, il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica rilascia la licenza di cui agli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie.
Per il rilascio della licenza da servire a tutti gli effetti di legge per l'esercizio dell'arte ausiliaria di meccanico ortopedico ed ernista, l'interessato deve versare alla segreteria della scuola la tassa di licenza stabilita dal consorzio provinciale per l'istruzione tecnica e deve esibire la bolletta dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1264, nella misura stabilita dal decreto presidenziale n. 112 del 20 marzo 1953, che approva il testo unico, delle tasse in materie di concessioni governative, e precisamente come stabilito al titolo XVI, tabella numero progressivo 210 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 maggio 1953).
L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale ed ottenuto la licenza, è trasmesso al medico provinciale insieme ad un esemplare dei verbali d'esame, per essere inviato al Ministero della sanità.
Copia dell'elenco del verbale sarà inviata, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione, tramite il provveditorato agli studi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-13;1344#art-rdc-19