Regolamento del corso triennale serale per meccanici ortopedici ed ernisti
Art. 14
In vigore dal 13 ago 1970
Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e che per ciascun anno scolastico avranno la durata di sette mesi. L'allievo che risulti essere stato assente a più di un terzo delle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche complessivamente non potrà essere ammesso allo scrutinio di fine anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-13;1344#art-rdc-14