Art. 4
In vigore dal 22 apr 1970
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 novembre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 5 CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-13;1246#art-4