Art. 1

In vigore dal 22 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con la legge 24 giugno 1950, n. 465; Veduta la legge 18 marzo 1.958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 15 aprile 1969, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Psicologia" della facoltà di lettere e filosofia della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-13;1246#art-1

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