Art. 4
In vigore dal 13 feb 1970
Il settimo comma dell'art. 7 è soppresso.
L'art. 9 è così sostituito:
"I candidati sostengono le prove d'esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati.
Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento delle prove orali".
Nell'art. 10 le parole "delle prove scritte" del primo comma sono sostituite dalle parole "della sessione" e le parole "in particolare delle prove scritte" del secondo comma sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-13;1090#art-4