Art. 4

In vigore dal 13 feb 1970
Il settimo comma dell'art. 7 è soppresso. L'art. 9 è così sostituito: "I candidati sostengono le prove d'esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati. Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento delle prove orali". Nell'art. 10 le parole "delle prove scritte" del primo comma sono sostituite dalle parole "della sessione" e le parole "in particolare delle prove scritte" del secondo comma sono soppresse.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-13;1090#art-4

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