Art. 2

In vigore dal 13 feb 1970
Sono soppresse le parole "delle sessioni" e "o delle sessioni" negli articoli rispettivamente 1 ed 8, quarto comma, nonché l'ultimo comma dell'. L'intitolazione ed il testo dell', sono così sostituiti: "Prove suppletive. Il presidente della commissione può consentire prove suppletive d'esame per i candidati assenti per gravissimi motivi alle prove effettuate secondo il calendario dell'esame. In tal caso le prove suppletive e le conseguenti operazioni della commissione devono concludersi entro dieci giorni dal termine delle normali operazioni".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-13;1090#art-2

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