Art. 2
In vigore dal 13 feb 1970
Sono soppresse le parole "delle sessioni" e "o delle sessioni" negli articoli rispettivamente 1 ed 8, quarto comma, nonché l'ultimo comma dell'.
L'intitolazione ed il testo dell', sono così sostituiti:
"Prove suppletive.
Il presidente della commissione può consentire prove suppletive d'esame per i candidati assenti per gravissimi motivi alle prove effettuate secondo il calendario dell'esame. In tal caso le prove suppletive e le conseguenti operazioni della commissione devono concludersi entro dieci giorni dal termine delle normali operazioni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-13;1090#art-2