Art. 4

In vigore dal 18 gen 1970
Lo studente in corso, o fuori corso, può optare per il nuovo ordinamento. In tale caso la facoltà stabilirà per ciascuno studente le modalità per la convalida degli esami sostenuti ed il nuovo piano di studi da seguire per il conseguimento della laurea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 174. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;995#art-4

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