Art. 3
In vigore dal 18 gen 1970
Le facoltà di architettura hanno l'obbligo di inserire tra le materie complementari, proposte in numero di quattordici, quelle insegnate da professori di ruolo quando questi non possano essere utilizzati in materie fondamentali.
Hanno pure l'obbligo, transitorio, di inserire quelle materie complementari che possono essere insegnate da docenti già incaricati di materie fondamentali assorbite o soppresse, ma soltanto per tutta la durata degli incarichi loro conferiti. Per tale periodo le materie complementari possono essere portate eccezionalmente a diciotto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;995#art-3