Art. 3
In vigore dal 25 ott 1969
Nel caso in cui la laurea in scienze statistiche ed economiche è rilasciata dalla facoltà di economia e commercio, il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea e l'ordinamento del corso medesimo sono quelli stabiliti dalla tabella VII-bis, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, integrato dalle successive variazioni, con le seguenti modificazioni:
a) Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il titolo di ammissione è quello previsto per la laurea in economia e commercio".
b) Il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel biennio per il diploma in statistica e fra quelle impartite nei corsi di laurea della facoltà e delle altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà". Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno.
c) Il secondo periodo del settimo comma è sostituito dal seguente: "Deve anche aver seguito per due anni e superato, dopo un biennio di frequenza, gli esami di lingua inglese e di un'altra lingua moderna scelta tra quelle insegnate nella facoltà".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-10;664#art-3