Art. 2

In vigore dal 25 ott 1969
Nel caso in cui la laurea in scienze statistiche e demografiche è rilasciata dalla facoltà di economia e commercio, il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea e l'ordinamento del corso medesimo, sono quelli fissati dalla tabella VI allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, integrato dalle successive variazioni, con le seguenti modificazioni: a) Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il titolo di ammissione è quello previsto per la laurea in economia e commercio". b) Dopo il primo periodo del sesto comma è inserito il seguente: "Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche tra le discipline impartite nel biennio per il diploma di statistica e tra quelle impartite nel corso di laurea della facoltà e dalle altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà". Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno. c) Il secondo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: "Deve anche aver seguito per due anni e superato, dopo un biennio di frequenza, gli esami di lingua inglese e di un'altra lingua moderna scelta tra quelle insegnate dalla facoltà".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-10;664#art-2

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