Art. 3

In vigore dal 23 lug 1970
Le disposizioni di cui ai precedenti hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 settembre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI - RESTIVO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 83. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-04;1334#art-3

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