Art. 3
In vigore dal 23 lug 1970
Le disposizioni di cui ai precedenti hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI - RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 83. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-04;1334#art-3