Art. 2

In vigore dal 23 lug 1970
Ai primi due concorsi che saranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono ammessi a partecipare - fermi restando i requisiti dei titoli di studio e di servizio - i presidi di ruolo di scuola media e i professori ordinari appartenenti a qualsiasi ruolo di scuola secondaria di secondo grado, i quali abbiano esercitato, per incarico, per almeno un biennio, le funzioni di preside di istituto professionale, riportando, per ciascun anno, la qualifica di ottimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-09-04;1334#art-2

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Art. 2 Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, riguardante gli istituti professionali di Stato per il commercio, alberghieri e femminili. — Testo vigente | Portale Normativo