Art. 4

In vigore dal 2 nov 1969
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1969 Atti del Governo, registra n. 229, foglio n. 99. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-07-28;678#art-4

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Art. 4 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di "Costruzioni automobilistiche" presso la facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo