Art. 2
In vigore dal 2 nov 1969
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di a Costruzioni automobilistiche" in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-07-28;678#art-2