Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgiaCapo IX

Art. 76

In vigore dal 26 mag 1982
Tasse e soprattasse per specializzandi in corso: 1ª Rata (da pagarsi all'atto dell'iscrizione): primo corso L. 81.400, anni successivi L. 60.000. 2ª Rata (da pagarsi entro il 31 gennaio) contr. laborat.: primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375. 3ª Rata (da pagarsi entro il 31 marzo) contr. laborat.: primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375. 4ª Rata (da pagarsi entro il 31 maggio) contr. laborat.: primo corso L. 37.375, anni successivi L. 27.375. Tasse, soprattasse per specializzandi fuori corso: annue L. 17.500. Tassa di diploma: L. 6.000 ( della legge 18 dicembre 1951, n. 1551). L'ammontare della prima rata per il primo corso è suddiviso in: tassa di iscrizione.............. " 18.000 soprattassa di esami.............. " 7.000 rimborso spese stampati............ " 100 tessere e libretto............... " 300 L'ammontare della prima rata per gli anni successivi è suddiviso in: soprattassa di esami.............. " 7.000 rimborso spese stampati............ " 100 I contributi vengono fissati annualmente dal consiglio di amministrazione, udito il consiglio di facoltà e di scuola.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 gennaio 1977, n. 865 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inscritti i seguenti nuovi articoli relativi all'inclusione delle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ed alla istituzione della scuola di specializzazione per medici laboratoristi".
  • Il D.P.R. 22 giugno 1978, n. 603 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria".
  • Il D.P.R. 30 ottobre 1978, n. 951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in pediatria e in ginecologia ed ostetricia".
  • Il D.P.R. 12 settembre 1978, n. 1080 ha disposto (con l'articolo unico) che "Sono abrogati,con il conseguente spostamento della numerazione, gli articoli 34, 35 e 36; l'art. 37, con numerazione cambiata, e' inserito dopo gli articoli relativi alle scuole di specializzazione".
  • Il D.P.R. 14 gennaio 1980, n. 64 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva".
  • Il D.P.R. 20 febbraio 1980, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neurologia ed in medicina del lavoro".
  • Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
  • Il D.P.R. 31 ottobre 1981, n.955 ha disposto (con l'art. 2) che"Il secondo comma dell'art. 76, relativo alla sede della scuola di specializzazione in cardiologia, e' sostituito dal seguente: "La scuola ha sede presso la cattedra di cardiologia".
  • Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-76

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