Art. 3

In vigore dal 12 ago 1969
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, pertanto, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 25, 26 e 27, relativi all'ordinamento del diploma in statistica e degli istituti della facoltà di economia e commercio assumono la numerazione 23, 24 e 25. Dopo l'art. 25, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è aggiunto, sotto il Titolo IV la seguente intestazione: Facoltà di lingue e letterature straniere. Gli articoli 23 e 24 relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere assumono la numerazione 26 e 27. Dopo l'art. 27, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla nuova facoltà di lingue e letterature straniere. Tali istituti cessano di far parte della facoltà di economia e commercio (ex art. 27) e sono trasferiti alla nuova facoltà di lingue e letterature straniere. Art. 28. - Alla facoltà sono annessi i seguenti istituti: 1) Istituto di lingua e letteratura inglese e americana; 2) Istituto di lingua e letteratura francese (che comprende anche filologia romanza); 3) Istituto di lingua e letteratura tedesca (che comprende anche filologia germanica); 4) Istituto di lingua e letteratura spagnola (cui fa capo anche lingua e letteratura portoghese). Ciascun istituto è diretto dal professore di ruolo più anziano del rispettivo gruppo di materie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 7. - CARUSO
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-29;414#art-3

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