Art. 1

In vigore dal 12 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . Presso l'Università degli studi di Bari è istituita la facoltà di lingue e letterature straniere. L'attuale corso di laurea in lingue e letterature straniere, annesso alla facoltà di economia e commercio della stessa università, passa a far parte della nuova facoltà di lingue e letterature straniere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-29;414#art-1

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