Art. 3
In vigore dal 12 ago 1969
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, pertanto, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 15 è abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di scienze politiche conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in scienze politiche.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica".
Dopo l'art. 20 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente articolo, sotto il cap. IV.
Art. 21. - La facoltà di economia e commercio conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in economia e commercio.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica; o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo, tecnici femminili.
Gli articoli 25 e 26 sono soppressi con il conseguente spostamento della successiva numerazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 28. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-29;413#art-3