Art. 3

In vigore dal 12 ago 1969
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, pertanto, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 15 è abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di scienze politiche conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in scienze politiche. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica". Dopo l'art. 20 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente articolo, sotto il cap. IV. Art. 21. - La facoltà di economia e commercio conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in economia e commercio. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica; o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo, tecnici femminili. Gli articoli 25 e 26 sono soppressi con il conseguente spostamento della successiva numerazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 28. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-29;413#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo