Art. 2
In vigore dal 12 ago 1969
Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:
a) otto posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di scienze politiche della stessa università di Perugia e propriamente i posti assegnati alle cattedre di diritto commerciale; statistica; ragioneria generale ed applicata; merceologia; tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale; istituzioni di diritto pubblico; storia delle dottrine economiche; politica economica e finanziaria;
b) diciassette posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di scienze politiche della stessa Università di Perugia e propriamente i posti assegnati alle cattedre di matematica finanziaria; economia politica; merceologia; istituzioni di diritto privato; economia e politica agraria; istituzioni di diritto pubblico; tecniche delle ricerche di mercato e della distribuzione generale; ragioneria generale ed applicata; politica economica e finanziaria; diritto commerciale, tecnica bancaria professionale; statistica; tecnica industriale e commerciale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-05-29;413#art-2