Art. 2
In vigore dal 30 apr 1969
Il prefetto della provincia di Udine, sentito il comitato provinciale di controllo, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969
SARAGAT
RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 43. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-18;117#art-2