Art. 2

In vigore dal 30 apr 1969
Il prefetto della provincia di Udine, sentito il comitato provinciale di controllo, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969 SARAGAT RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 43. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-18;117#art-2

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