Art. 1
In vigore dal 30 apr 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le istanze in data 2 novembre 1958 e 11 febbraio 1960, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Uccea del comune di Resia (Udine) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Lusevera;
Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Lusevera in data 25 gennaio 1959, n. 6; del consiglio comunale di Resia in data 30 luglio 1960, n. 24; e del consiglio provinciale di Udine in data 13 gennaio 1964, numero 29589, con le quali detti consessi hanno manifestato il richiesto parere al riguardo;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del consiglio di Stato nell'adunanza del 18 dicembre 1968;
Visto l'art. 7 del decreto presidenziale 9 agosto 1966, n. 834, nonché gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
.
La razione Uccea è distaccata dal comune di Resia ed aggregata al comune di Lusevera, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-02-18;117#art-1